Diventare Vigili del Fuoco Volontari

Chi sono i VV.F. Volontari

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nasce nel 1941, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari. Oggi, come allora, i Vigili del Fuoco Volontari sono Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

I vigili del fuoco volontari, nel momento in cui hanno il decreto di nomina, hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti ed hanno, durante l’espletamento delle funzioni, la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seconda del grado che possiedono. Le squadre di volontari dipendono dal Comando Provinciale e possono operare tutti i giorni dell’anno.

Il personale volontario, a differenza di quello permanente, non è vincolato da un rapporto di impiego e svolge la sua attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofi, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località. Oppure, in caso di particolari necessità, può essere inoltre chiamato in servizio temporaneo nel limite di 20 giorni.

I vigili del fuoco volontari sono obbligati a frequentare periodici corsi di addestramento pratico presso i comandi provinciali VV.F. di residenza. Hanno in dotazione sia la divisa, che il relativo equipaggiamento, ovviamente da restituire nel caso in cui ci si cancella dagli elenchi del personale volontario.

I vigili volontari sono quei cittadini italiani, di ambo i sessi, che, in possesso dei requisiti richiesti per legge, fanno espressa richiesta di iscrizione nei quadri del personale volontario del Comando prov.le VV.F. di residenza. Generalmente lavorano in propri distaccamenti dotati di mezzi antincendi, presenti in quasi tutto il territorio italiano, e partecipano alle operazioni di soccorso con proprie squadre di intervento al pari dei vigili permanenti.

Nei comandi dove non esistono dei distaccamenti volontari, i vigili volontari in servizio vengono inseriti nelle squadre di soccorso dei vigili permanenti.


Come si diventa Vigili del Fuoco Volontari

I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza, o presso il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia limitrofa, nel caso si desideri essere impiegati presso quest’ultima provincia, con i seguenti requisiti:

•Cittadinanza Italiana, uomo o donna, con un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni.

•Godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.

•Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore)

•Idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dai competenti Comandi Provinciali)

•Requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 comma 6 Decreto Legislativo 165/2001)

•di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

È incompatibile con la posizione di Vigile Volontario a domanda:

•il personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

•il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di Polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

•gli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio;

 

Prima di essere impiegati nel servizio di istituto, i Vigili del Fuoco Volontari devono partecipare ad un corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico, con verifica finale, non retribuito, della durata di 120 ore, secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno. E’ facoltà dell’interessato chiedere l’ammissione alla frequenza di nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall’elenco del personale volontario.

Ai sensi dell’art. 70 comma 4 della Legge 13.05.1961 n. 469 e successive modificazioni e integrazioni, i datori di lavoro pubblici e privati hanno l’obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia durante il richiamo in servizio sia durante la partecipazione a corsi di formazione o eventuali addestramenti periodici.

Per maggiori informazioni consulta il sito nazionale a questo link.